Statuto

Associazione Italiana Studi di Storia dell’Europa Centrale e Orientale (AISSECO)
Statuto
(approvato dall’assemblea di fondazione – Firenze, 29 aprile 2005. Emendato dalla IV Assemblea ordinaria – Roma, 28 marzo 2009 e successivamente dall’Assemblea del 19 settembre 2014 a Perugia)

Art. 1: E’ costituita l’Associazione Italiana Studi di Storia dell’Europa Centrale e Orientale (AISSECO), con sede presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Roma Tre, via Chiabrera 199, 00145 Roma
Art. 2: L’AISSECO è disciplinata dal presente Statuto. Tutti i soci sono vincolati dalle norme in esso contenute: tali norme possono essere modificate con deliberazione assunta dall’Assemblea dei soci a maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
Art.3: L’AISSECO coordina e promuove contatti, scambi e un confronto approfondito tra gli studiosi delle fonti storiche, del pensiero e delle istituzioni politiche, della cultura dei paesi dell’Europa centrale e orientale, nonché dei rapporti tra l’Italia e questa regione del mondo, mediante un approccio rigorosamente scientifico. Essa non ha fini di lucro e persegue tali obiettivi mediante gli strumenti che l’Associazione o i suoi organi amministrativi e gestionali ritengono coerenti con lo scopo sociale, ivi compresi l’organizzazione di convegni e conferenze nazionali e internazionali, la gestione e il costante aggiornamento del sito web https://www.aisseco.org, la pubblicazione di saggi e volumi, sia in forma cartacea che digitale e con ogni altro mezzo che sia ritenuto praticabile ed utile per gli scopi dell’Associazione.

Art.4: Gli organi dell’AISSECO sono:
1. Il Presidente
2. Il Comitato Direttivo
3. L’Assemblea, composta da tutti i soci.
Art. 5: Alla categoria dei soci appartengono gli studiosi ed esperti delle materie coerenti con gli obiettivi dell’Associazione. Chiunque intenda divenire socio dell’associazione inviata una richiesta o a un socio o all’associazione allegando il proprio cv dal quale risulti piena adesione a quanto indicato dall’art. 3. Il cd valuta il cv e inoltra la candidatura ai soci tramite posta elettronica. i soci hanno 30 giorni per manifestare la propria valutazione positiva o negativa sul candidato tenendo conto degli obiettivi dell’associazione. L’adesione per essere valida richiede una maggioranza di voti dei soci aventi diritto di voto e in senso affermativo. Trascorsi i 30 giorni e ottenuto la maggioranza dei voti il candidato è a tutti gli effetti socio dell’associazione ed effettuerà il pagamento della quota associativa.
Il diritto di voto del socio e’ subordinato alla posizione regolare del pagamento della quota associativa annuale. il socio avente diritto di voto che non puo’ essere presente all’assemblea puo’ delegare un socio avente diritto di voto. Le deleghe a una stessa persona non possono superare il numero di 5.
La qualità di socio si perde per morosità, dimissioni, indegnità.
Art. 6: Il Presidente è nominato dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza esterna dell’Associazione. Il Presidente propone per l’approvazione all’Assemblea Generale i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Comitato Direttivo. Convoca l’Assemblea nelle diverse componenti, con avviso inviato almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 7: Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente e da quattro componenti eletti dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Al suo interno vengono attribuiti gli incarichi di segretario, tesoriere; responsabile sito; consigliere.
I componenti del Comitato durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo delibera sull’amministrazione dell’Associazione, propone all’Assemblea la misura delle quote d’iscrizione, redige i bilanci preventivi e consuntivi che il Presidente presenta all’approvazione dell’Assemblea, cura gli atti di amministrazione ordinaria, esegue gli atti richiesti dall’attività dell’Associazione. Il Comitato può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente.

Art. 8: L’Assemblea delibera con le modalità di cui agli articoli precedenti sulle modifiche statutarie, sull’ammissione ed esclusione dei soci, sugli atti amministrativi straordinari; si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga utile e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; è convocata anche quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Art. 9: Il Segretario dirige e coordina tutte le attività dell’Associazione, assicura il contatto costante con i soci e con gli studiosi della materia in Italia e all’Estero. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 10: Il Tesoriere è in carica tre anni ed è rieleggibile. Gestisce la contabilità dell’Associazione, dispone direttamente per le spese ordinarie nella misura fissata volta per volta dall’Assemblea, e propone per la firma al Presidente i contratti e gli altri atti di rilevanza esterna

Art. 11: Il responsabile del sito web è incaricato del suo sviluppo in quanto principale strumento di informazione e di collegamento dell’associazione. esso mantiene regolare contatto con i soci, ne recepisce le indicazioni e i suggerimenti, assicura il costante aggiornamento del sito; inoltre, smistano la corrispondenza e-mail e sovrintendono alle rubriche e agli altri strumenti del sito. Qualora le esigenze del lavoro lo richiedesse il responsabile del sito può delegare, eventualmente anche con contributo economico su approvazione del Consiglio direttivo, parte o l’intera gestione tecnica del sito.

Art. 12: Il patrimonio dell’Associazione è formato:
1. dalle quote sociali, determinate ogni anno dall’Assemblea;
2. i beni mobili e immobili che, per donazione o acquisto, l’Associazione abbia acquisito;
3. i contributi concessi all’Associazione da persone fisiche o enti pubblici o privati;
4. gli eventuali rimborsi di spese sostenute, effettuati da enti pubblici o privati;
5. i proventi ricavati dall’uso di terzi del materiale informativo in possesso dell’Associazione;
6. ogni altro provento ricavato dall’attività dell’Associazione che non pregiudichi l’assenza di fini di lucro;

Art. 13: Tutte le cariche dell’Associazione e tutte le funzioni svolte al suo interno sono gratuite.

Art. 14: Lo scioglimento dell’Associazione è disposto dall’Assemblea con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. L’Assemblea in caso di scioglimento provvede alla nomina di un liquidatore e decide sulla destinazione del patrimonio eventualmente esistente.